| A SEGUIRE SI ELENCANO I PASSAGGI PER ADEGUARE LA PROPRIA AZIENDA ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: |
Collegati al seguenteLINKdi impresa Italia con SPID, CNS o CIE e scarica gratuitamente la visura ordinaria della tua azienda per verificare qual’è il codice ateco 2007 della tua attività prevalente.
Nella seguente immagine della Visura dell’azienda è indicato il codice ateco 2007.
Verifica la tipologia di rischio della tua attività in base al tuo codice ateco 2007:
Le prime due cifre del codice ateco individuano il tuo profilo di rischio. Dal prospetto di cui allinkprecedente la tua attività potrebbe risultare come attivita a rischio basso, medio o alto.
Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). La valutazione dei rischi viene così definita nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.Definizioni importanti per l’elaborazione del documento:1) PERICOLO: proprietà intrinseca di un fattore (oggetto, macchinario, attrezzatura) potenzialmente in grado di arrecare un danno; 2) RISCHIO: è la probabilità che l’evento dannoso dovuto al pericolo si verifichi effettivamente. Rischio = Probabilità x Danno R = P x D Il livello di rischio relativo all’evento in esame sarà dato dal prodotto dei due fattori.
Il Diagramma grafico della matrice di rischio 4×4 è la seguente:
Eseguiamo alcuni esempi di valutazione di un rischio presente in una ipotetica attività: La matrice di cui sopra può essere utilizzata per i rischi stocastici cioè quei rischi per i quali non esistono norme tecniche di riferimento e la loro valutazione consiste nell’assegnare un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed un valore alla magnitudo (gravità) del danno (scivolamento, cadute a livello, ferite, tagli e abrasioni, …) La gravità del danno e la probabilità sono stimati dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente, anche sulla base di dati statistici pubblicati da enti pubblici (INAIL, ISTAT, Etc).
| Esempio 1) rischio Inciampo: attribuiamo alla probabilità di accadimento il valore 1 e alla gravità del danno il valore 2: Rischio totale = P x D = 1 x 2 = 2 2) rischio caduta dall’alto: attribuiamo alla probabilità di accadimento il valore 2 e alla gravità del danno il valore 2: Rischio totale = P x D = 2 x 2 = 4 |
In base al livello di rischio riscontrato nella matrice attraverso il risultato della moltiplicazione R = P x D, dovranno essere disposte le relative misure correttive seguendo la logica di cui sotto:
– Per livello di rischio 1 saranno necessarie delle Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione; – Per livello di rischio da 2 a 3 (ovvero le caselle in verde) saranno necessarie Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine; – Per livello di rischio da 4 a 8 ( ovvero le caselle in giallo) occorreranno Azioni correttive da programmare con urgenza; – Per Livello di rischio da 9 a 16 (ovvero per le caselle che nel diagramma sono di colore rosso) saranno necessarie Azioni correttive immediate;
L’articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, Misure generali di tutela, stabilisce che, (qualunque sia la tipologia di attività esercitata) il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; questa operazione deve portare alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall’art. 17, art. 28 ,art. 29del decreto legislativo 81/2008:
1. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori (in certi casi fino a 50 lavoratori), possono effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5 e comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012 e previsto dal D.M. 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008).
Non possono adottare il documento di valutazione dei rischi standardizzato le aziende industriali, gli impianti con lavoratori esposti al rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.
2. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto“.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Incarichi da affidare a personale esterno o interno all’azienda:
1) Incarico a RSPP, esterno o interno (Figura che può essere ricoperta dal datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione, con auto-nomina);
2) Nomina del medico competente se per alcune mansioni è prevista la sorveglianza sanitaria ( a cura del medico);
3) AutoNomina di addetto antincendio o nomina tra il personale interno all’azienda con formazione relativa al livello di rischio previsto dal D.M. 02/09/2021 sui “Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”; 4) AutoNomina di addetto al priimo soccorso o nomina tra il personale interno all’azienda con formazione relativa al gruppo A, B o C previsto dal D.M.388 del 15/07/2003
Formazione ObbligatoriaLa formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ricompresa tra le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del d.lgs. n.81/2008, è definita dallo stesso decreto come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Per le attività a rischio basso, a rischio medio e a rischio alto, la formazione minima obbligatoria è la seguente:
| Formazione per attività a rischio basso | 07/07/2024 |
| Formazione per attività a rischio medio | 07/07/2024 |
| Formazione per attività a rischio alto | 07/07/2024 |
Formazione On Line |
E-learning e Videoconferenza |
COMPARAZIONE PREZZI DEI CORSI |
Formazione per Istituti Scolastica ed Enti Pubblici |
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Indicazioni operative per la Prenotazione dei corsi per le scuole |
La procedura per la prenotazione si concluderà, con il rilascio di una ricevuta con tutti i dati inseriti, un numero identificativo del corso e l’iban del conto corrente della Finarec su cui dovrà essere effettuato il bonifico.


