A – Come verificare un attestato

Come verificare la validità di un attestato di formazione sulla Sicurezza

La procedura tecnica FINAREC per controllare se un attestato è valido ai fini ispettivi.

La verifica della validità di un attestato di formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro deve essere effettuata nel rispetto degli
Accordi Stato‑Regioni, incluso l’ultimo accordo del 17/04/2025 che annulla tutti i precedenti e rimane l’unico in vigore.


Verifica la validità dei tuoi attestati

1. Verifica dell’accreditamento dell’ente formatore

Il primo controllo riguarda l’ente che ha emesso l’attestato. Un attestato è valido solo se l’ente è accreditato secondo i requisiti previsti dagli
Accordi Stato‑Regioni e dalle normative regionali.

  • Accreditamento regionale (FP)
  • Accreditamento specifico sicurezza (es. Sicilia: FP + DASOE)
  • Presenza dell’ente negli elenchi ufficiali regionali

Se l’ente non risulta accreditato, l’attestato non è valido ai fini ispettivi.

2. Verifica della modalità di erogazione

La modalità con cui il corso è stato erogato deve essere conforme alla normativa vigente. Alcune modalità sono sempre valide, altre solo in casi specifici.

  • Presenza: sempre valida
  • Videoconferenza sincrona: valida solo se tracciata
  • E‑learning: valido solo se conforme all’Accordo 7/7/2016

Se il corso è stato erogato in modalità non consentita, l’attestato non è valido.

3. Verifica dei contenuti minimi e della durata

Ogni corso ha una durata minima obbligatoria e contenuti tecnici stabiliti dagli Accordi Stato‑Regioni. Un attestato è valido solo se rispetta tali parametri.

  • Lavoratori: 4h + 4/8/12h
  • Preposti: 8h
  • Dirigenti: 16h
  • RSPP/ASPP: moduli A‑B‑C
  • Attrezzature: ore variabili per tipologia

Se la durata è inferiore o i contenuti non sono conformi, l’attestato non è valido.

4. Verifica del tracciamento e della documentazione

Gli ispettori richiedono sempre la documentazione che dimostra la reale partecipazione del discente.

  • Registro presenze
  • Log videoconferenza
  • Tracciamento e‑learning
  • Test intermedi e finali
  • Firma del docente

Se non esiste tracciamento, l’attestato non è valido ai fini ispettivi.

5. Verifica del docente

Il docente deve possedere i requisiti tecnico‑professionali previsti dalla normativa.

  • Esperienza documentata
  • Curriculum coerente
  • Qualifica professionale

Se il docente non è qualificato, l’attestato non è valido.

6. Verifica del formato dell’attestato

Un attestato valido deve contenere tutte le informazioni obbligatorie.

  • Dati dell’ente
  • Accreditamento
  • Normativa di riferimento
  • Durata e contenuti
  • Modalità
  • Firma del docente
  • Firma del responsabile
  • Numero progressivo

Se mancano elementi essenziali, l’attestato non è valido.


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