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CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 – NUOVO DM 2/9/21 – PARTE TEORICA – 5 ORE

 

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Le attività formative saranno erogate in presenza o, se previsto dalla normativa vigente, su piattaforma e-learning o in videoconferenza da ente accreditato, con noi convenzionato per la Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.  

Il corso di livello 2 corrisponde all’ex corso rischio medio dell’ex D.M. 10/3/98, tranne nei seguenti casi particolari: 

CASI PARTICOLARI:

è importante rilevare la casistica prevista nel DM 2/9/21 al punto 3.2.2 con particolare riferimento a:

  • lettera p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003
  • lettera m) uffici con oltre 1000 persone presenti (il “vecchio” D.M. 10/3/98 riportava, invece, “uffici con oltre 1000 dipendenti”)

Gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici come identificati dalle norme sopra riportate secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 ricadevano spesso nel rischio di incendio medio e di conseguenza anche la formazione degli addetti antincendio corrispondeva al rischio medio.

Secondo il DM 2/9/21, invece, tali casistiche sono comprese nel livello 3 e quindi dovranno provvedere alla formazione degli addetti antincendio secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.

È bene precisare che il DM 2/9/21 non prevede dei percorsi formativi integrativi quindi, per i casi come quelli sopra esplicitati, gli addetti antincendio dovranno frequentare la formazione base di livello 3.

I lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici: dal 4/10/22 i corsi per addetti antincendio sono individuati dal DM 2/9/21 che prevede 3 livelli di formazione, denominati rispettivamente: 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR.

Per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del DM 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio. 

La parte teorica prevista dal nuovo DM 2/9/21, dovrà essere integrata dalla prova pratica della durata di tre ore nella quale verranno effettuate:

  • prove di spegnimento con estintori
  • prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua

Di seguito si riporta uno stralcio del decreto:

Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

3.1 Generalità
1. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente allegato.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

3.2.1 Generalità
1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

3.2.2 Attività di livello 3
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e
c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

3.2.4 Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

 

Destinatari

Il corso si rivolge agli addetti Antincendio per attività di livello 2 secondo il DM 2/9/21

Programma

L’Incendio e la Prevenzione Incendi
 Principi sulla combustione e l’incendio:

  • le sostanze estinguenti
  • il triangolo della combustione
  • le principali cause di un incendio
  • i rischi per le persone in caso di incendio
  • i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Strategia Antincendio (Prima Parte)
– Misure antincendio (prima parte):

  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • compartimentazione
  • esodo
  • controllo dell’incendio
  • rilevazione ed allarme
  • controllo di fumi e calore
  • operatività antincendio
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Strategia Antincendio (Seconda Parte)
– Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

Esercitazioni pratiche
– Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi
– Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale
– Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
– Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza

Obiettivi

Il corso per addetti Antincendio Livello 2 – Nuovo DM 2/9/21 ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21 per attività di livello 2.

Documentazione

La documentazione utilizzata dai docenti durante il Corso Addetti Antincendio Livello 2 – Nuovo DM 2/9/21, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.

Ricordiamo che i corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Docenti

 I docenti del corso antincendio livello 2 sono esperti in materia di prevenzione e protezione dagli incendi e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio come previsto dall’art. 6 del DM 2/9/21. 

Verifica di apprendimento

Al fine di verificare l’apprendimento, saranno sottoposti ai discenti test con domande a risposta multipla, che si riterranno superati con almeno il 70% di risposte corrette.

Attestati di frequenza

Per ogni partecipante al corso “Antincendio Livello 2 – Nuovo DM 2/9/21” che abbia frequentato il 100% delle ore di formazione previste e superata la verifica finale di apprendimentoverrà rilasciato un attestato di frequenza.
Si ricorda che i lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’allegato IV del DM 2/9/21 dovranno successivamente al corso effettuare l’esame al Comando dei VVF competente territorialmente al fine di conseguire l’idoneità tecnica degli Addetti al Servizio Antincendio di cui all’articolo 3 della Decreto-Legge n. 512 del 01/10/96.

 

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